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Buono Nido di Mille Euro: ecco le regole per usufruirne

lentepubblica.it • 17 Febbraio 2017

buono nido asilo famigliePalazzo Chigi ha firmato il decreto presidenziale che fissa le modalità di erogazione del buono di mille euro su base annua per la fruizione dell’asilo Nido.

 


Ok del Governo al decreto sul buono per frequentare gli asili nido. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato ieri il dpcm che dà attuazione al “Bonus asili nido”, introdotto dalla legge di Bilancio. La misura consiste in un buono di mille euro su base annua, parametrato su undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per i bimbi nati dal 2016 in poi. Il buono, che potrà essere percepito per un massimo di un triennio visto che si riferisce alla platea dei bimbi tra gli 0 e 3 anni, sarà corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione a strutture pubbliche o private. La fruizione del bonus è sganciata dall’accertamento dell’Isee o dei redditi Irpef del genitore. Anche su questa misura, come accade spesso, è previsto un vincolo di bilancio annuo. Il beneficio è infatti riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

 

Per i bimbi che non possono frequentare l’asilo il decreto prevede l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Confermata la non cumulabilità del buono nido contestualmente con l’erogazione del voucher baby-sitting, misura anch’essa prorogata sino al 2018 con la recente legge di bilancio dopo l’esaurimento dei fondi nel 2016, nè con la detrazione fiscale del 19% sul totale delle spese annue documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori fino ad un massimo di 632 euro (con una detrazione massima pari a 120 euro per ciascuna dichiarazione dei redditi nel triennio di usufruibilità del beneficio) come prevista inizialmente dall’art. 1, co. 335 della legge finanziaria 2006, successivamente prorogata con riferimento ai successivi periodi di imposta. La misura dovrebbe, invece, essere pienamente cumulabile con il bonus bebè per il cui accesso è però previsto, a differenza del buono nido, la verifica dei redditi Isee.

 

Accanto il buono nido la Legge di bilancio ha introdotto, sempre a partire dal 1° gennaio 2017, di un premio una tantum pari a 800 euro alla nascita o all’adozione del bambino, senza soglie di reddito, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto di adozione. La corresponsione del premio sarà demandata all’ INPS, su domanda della futura madre e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini Irpef. Da segnalare anche l’estensione del congedo obbligatorio per i lavoratori padri dipendenti. Per i padri lavoratori dipendenti la manovra reca, in particolare, la proroga agli anni 2017 e 2018 del congedo obbligatorio di due giorni da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. I giorni di congedo obbligatorio raddoppiano nel 2018 passando da due a quattro, fruibili anche in modo non continuativo. La misura, come noto, era stata introdotta in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente potrà inoltre astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In totale, pertanto, nel 2018 i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio saranno quattro elevabili a cinque previo accordo con la madre. Non è stata, invece, riproposta nella legge di bilancio la facoltà, prevista sino allo scorso anno, per il padre di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest’ultima (congedo facoltativo).

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Alberto Brambilla
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